Statuto Della Associazione Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi Della Regione Campania
TITOLO 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
ARTICOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –
E’ costituita in Napoli fra gli Agenti e Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi una Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE DEGLI AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI DELLA REGIONE CAMPANIA”.
L’Associazione ha sede in Napoli.
La durata della Associazione è illimitata.
ARTICOLO II -SCOPI –
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a. Tutelare gli interessi tutti delle categorie rappresentate, sia economici che sociali;
b. Promuovere le iniziative, le pubbliche relazioni e la collaborazione tra i singoli Associati;
c. Favorire l’informazione, l’aggiornamento tecnico, culturale e professionale tra tutti gli Associati;
d. Promuovere ogni utile iniziativa, nelle competenti sedi nazionali ed internazionali, atta a valorizzare de potenziare l’attività;
e. Promuovere e quindi sviluppare le relazioni sociali ed economiche tra i propri Associati e gli Associati di tutte le altre organizzazioni di categoria associate, o comunque, aderenti alla Federagenti;
f. Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle categorie in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
g. Partecipare, aderire ad altre organizzazioni aventi scopi similari sia nazionali che internazionali;
h. Esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, dai regolamenti o disposizioni della autorità competente.
TITOLO 2
ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI
ARTICOLO III – ASSOCIATI –
Possono far parte della Associazione, quali soci effettivi:
a. Ditte o Società che esercitano attività di raccomandazione di nave e unità da diporto e i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano regolarmente iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di Commercio.
b. Ditte o Società che esercitano attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi o unità da diporto, i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano iscritti nei ruoli di mediatori marittimi della Camera di Commercio.
Possono anche essere ammessi quali soci aggregati le Associazioni, Enti e Società che abbiano interessi nel settore marittimo analoghi a quelli degli Agenti Marittimi. I soci aggregati non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO IV – MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
La domanda di iscrizione alla Associazione è presentata al Presidente. In essa l’interessato deve esplicitamente impegnarsi all’osservanza del presente Statuto ed a quello della Federagenti o di ogni altra organizzazione cui l’Associazione è aderente e dichiarare la piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie nonché impegnarsi al pagamento delle quote e contributi associativi. Il Consiglio Direttivo, presa in esame la domanda, ove risulti accertata l’esistenza dei requisiti necessari previsti a norma di legge, regolamento, e presente Statuto, decide con votazione a scrutinio segreto e con le modalità di cui al successivo Art. XII, con l’unica deroga che, in caso di parità di voti, la domanda si intende respinta.
ARTICOLO V – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI –
L’Associato conserva piena autonomia nella esplicazione della sua attività, ma la sua azione dovrà uniformarsi agli indirizzi della Associazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale e non può investire questioni che per la loro natura sono di competenza della Associazione pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all’esame degli organi sociali.
L’Associato è tenuto all’osservanza del presente Statuto, e di quello della Federagenti, al puntuale pagamento delle quote e contributi associativi di cui al successivo Art. XXI nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché l’Associazione possa conseguire gli scopi che si propone.
ARTICOLO VI – DURATA DELLA ISCRIZIONE DEI SINGOLI ASSOCIATI –
L’iscrizione alla Associazione ha la durata di un anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga presentato formale atto di dimissioni al Consiglio Direttivo in persona del suo Presidente, a mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 Settembre dell’anno in corso.
ARTICOLO VII – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO –
La qualità di Associato si perde:
a. Per dimissioni, con le modalità di cui all’Art. VI;
b. Per la perdita di uno dei requisiti elencati nel precedente Art. III, in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c. Per morosità;
Con riferimento ai suindicati capi b) e c) il provvedimento sarà adottato dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo.
d. Per radiazione deliberata dall’Assemblea per i motivi e con le modalità previste dal successivo Art. VIII.
La perdita della qualità di Associato non esonera lo stesso da tutti gli obblighi assunti.
ARTICOLO VIII – SANZIONI DISCIPLINARI –
Le sanzioni disciplinari prese a carico degli Associati sono:
a. Il richiamo;
b. La radiazione.
Il richiamo è applicato dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato preventivamente l’interessato.
La radiazione è adottata per:
1. Indegnità;
2. Comportamento manifestamente incompatibile con le decisioni degli organi o con le norme del presente Statuto.
La radiazione è deliberata dall’Assemblea, all’uopo convocata dal Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea, in tali casi, delibera a maggioranza e con voto segreto, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati sia in prima che in seconda convocazione e ciò in deroga al disposto del successivo Art. XI.
ARTICOLO IX – ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI –
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote associative e contributi associativi.
TITOLO 3
ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO X – ORGANI –
Sono organi della Associazione:
a. L’Assemblea;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. I Vicepresidenti;
e. Il Collegio dei Revisori;
f. Il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO XI – ASSEMBLEA –
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno tre volte all’anno e comunque tutte le volte che lo stesso ne ravvisi la necessità, nonché su domande di almeno un sesto dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata al Presidente.
Il Presidente provvede alla convocazione mediante invito da inviarsi almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax presso la sede o recapito di ciascun Associato.
L’invito dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione nonché dei capi posti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quando sia presente almeno un quarto dei componenti l’Associazione.
Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare da un altro Associato con delega, ma non è ammessa più di una sola delega per ogni partecipante.
L’Assemblea nominerà nel proprio ambito un Presidente e un Segretario.
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Le votazioni saranno normalmente palesi mentre quelle riguardanti le cariche e le persone saranno segrete.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporterà la reiezione della domanda.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio non hanno voto.
L’Assemblea:
a. Delibera sulle questioni riguardanti l’attività della Associazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;
b. Nomina il Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dal successivo Art. XIII, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
c. Delibera sulle modifiche statutarie;
d. Discute ed approva i bilanci;
e. Delibera sulla radiazione di Associati;
f. Adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
g. Delibera sugli aumenti delle quote sociali annuali quando l’aumento proposto dal Consiglio Direttivo sia superiore del 20% rispetto all’anno precedente.
La mancata convocazione dell’Assemblea nei termini e nei modi previsti dal presente articolo dà luogo alla immediata decadenza del consiglio Direttivo in carica e la convocazione può, a norma dell’Art. II c.c. essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
ARTICOLO XII – CONSIGLIO DIRETTIVO –
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di undici membri (iscritti all’Albo dei Raccomandatari marittimi) incluso il Presidente e nomina tra i propri membri un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere. I Consiglieri eletti dovranno essere scelti tra titolari, legali rappresentanti, institori e componenti del Consiglio di Amministrazione, legalmente iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, di ditte o società associate.
Ove ne ravvisi l’opportunità il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può cooptare fino ad un massimo di ulteriori due (2) Consiglieri, con diritto di voto, scelti con gli stessi requisiti indicati dal precedente capoverso.
ARTICOLO XIII – PRESIDENTE –
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza si procederà ad un ballottaggio tra i primi due più votati al primo turno. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.
Il suo mandato durerà due anni e lo stesso potrà essere rieletto solo per un ulteriore biennio.
Al Presidente spetterà di:
a. Convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati;
b. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
c. Convocare il Collegio dei Probiviri;
d. Curare il regolare svolgimento delle attività di tutti gli organi della Associazione;
e. Applicare la sanzione del richiamo di cui all’Art. VIII;
f. Eseguire le delibere del Consiglio Direttivo;
g. Soprintendere a tutta l’attività di carattere esecutivo che non sia riservata ad altri organi;
h. Adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
Il Presidente avrà la firma sociale.
ARTICOLO XIV – VICEPRESIDENTI –
I Vicepresidenti restano in carica due anni, sono eletti dal Consiglio Direttivo, e possono essere rieletti.
I Vicepresidenti hanno il compito di:
a. Coadiuvare il Presidente nella conduzione del governo della Associazione;
b. Rappresentare l’Associazione nei confronti di Enti, Associazioni, ed Autorità secondo i deliberati del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni di quest’ultimo sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.
ARTICOLO XV – TESORIERE –
Il Tesoriere resta in carica due anni, è eletto dal Consiglio Direttivo, e può essere rieletto.
Il Tesoriere ha il compito di provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione.
Detti bilanci devono essere preventivamente sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori e poi presentati all’Assemblea per l’approvazione entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno successivo.
Al Tesoriere compete, in base al presente atto, la responsabilità della gestione amministrativa.
ARTICOLO XVI – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea, è composto di tre membri, scelti anche fra i non Associati, che possono essere rieletti.
I membri del Collegio, che durano in carica due anni, e sono rieleggibili, eleggono fra di loro un Presidente.
I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell’Associazione e verificare i relativi bilanci preventivi e consuntivi che il Tesoriere dovrà presentare all’Assemblea.
ARTICOLO XVII – SEGRETARIO GENERALE –
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica due anni. Ha un compito di collegamento fra il Consiglio Direttivo ed i componenti della Associazione nonché tutti quei compiti che potrebbero essergli attribuiti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO XVIII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI –
Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica due anni.
I membri del Collegio, scelti fra gli Associati, eleggono fra loro un Presidente.
L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’elezione a Consigliere Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Revisore e Tesoriere.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.
I Probiviri saranno convocati dal Presidente dell’Associazione tutte le volte in cui si renda necessario accertare la retta condotta professionale dei singoli Associati e giudicare quelli che si rendano colpevoli di atti tali che possano ipotizzare la radiazione ai sensi del precitato Art. VIII. In tali casi il Collegio dei Probiviri dovrà invitare l’interessato per sentire le sue ragioni, prima di prendere provvedimenti a suo carico. Il provvedimento preso dovrà essere comunicato al Presidente dell’Associazione il quale provvederà ai sensi dell’Art. VIII.
Qualsiasi controversia sorgesse fra Associati ed Associazione sarà deferita al detto Collegio la cui decisione sarà inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare o dirimere – come amichevoli compositori – le controversie che dovessero sorgere fra i singoli Associati, sempreché gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente della Associazione.
ARTICOLO XIX – CARICHE –
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. Sono eleggibili alle cariche sociali, con la sola eccezione del Collegio dei Revisori, soltanto i titolari, gerenti, membri del Consiglio di Amministrazione, gli aventi la rappresentanza sociale, Procuratori speciali, Direttori Generali o Institori di ditte Associate che posseggano i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, nonché siano iscritti all’Albo dei Raccomandatari Marittimi della C.C.I.A.A. di Napoli.
TITOLO 4
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO XX – FONDI E PATRIMONIO SOCIALE –
I fondi ed il patrimonio sociale della Associazione sono costituiti:
a. Da tutte le quote e contributi associativi;
b. Da eventuali accantonamenti;
c. Dai beni mobili ed immobili e dai valori e dotazioni che per acquisto, donazione o successione vengano in possesso dell’Associazione;
d. Da ogni altro eventuale provento.
ARTICOLO XXI – QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI –
La quota di iscrizione nonché i contributi associativi verranno deliberati ogni anno dall’Assemblea.
I contributi associativi comprendono un contributo fisso, che dovrà essere pagato entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno in corso, ed un contributo proporzionale ai diritti di approdo incassati complessivamente dal singolo Associato, che dovrà essere versato, in una o più rate, nella misura e con le modalità stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.
La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta dal nuovo socio entro un mese dalla data di iscrizione congiuntamente al contributo fisso.
ARTICOLO XXII – BILANCI – ANNO SOCIALE –
L’esercizio sociale e quindi il bilancio consuntivo si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
L’anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
TITOLO 5
MODIFICHE
ARTICOLO XXIII – MODIFICA DELLO STATUTO –
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
Sulla proposta di modifica l’Assemblea, appositamente convocata, e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati, dovrà deliberare a maggioranza assoluta dei presenti.
TITOLO 6
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO XXIV – DISPOSIZIONI GENERALI –
Per tutto quanto altro qui non contemplato si fa riferimento alle norme delle leggi italiane in materia di associazioni.